Titolo I
Art. 9
In vigore dal 24 ago 1979
Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative ancora esercitate da organi centrali e periferici dello Stato nei confronti degli enti pubblici locali non territoriali operanti nelle materie di competenza regionale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-9