Titolo II
Art. 14
In vigore dal 24 ago 1979
Resta ferma la facoltà degli ufficiali ed agenti di polizia di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazione di polizia a norma dell'articolo precedente, al fine di vigilare sulla osservanza delle prescrizioni imposte da leggi o regolamenti dello Stato, della regione e degli enti locali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-14