Titolo I
Art. 2
In vigore dal 24 ago 1979
Lo Stato esercita le funzioni, anche nelle materie trasferite o delegate, attinenti ai rapporti internazionali e con le Comunità europee, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza.
Lo Stato, nelle materie di competenza regionale concorrente indicate nel presente decreto, esercita la funzione di indirizzo e coordinamento nei limiti, nelle forme e con le modalità previste dall' della legge 22 luglio 1975, n. 382.
La regione non può svolgere all'estero attività promozionali relative alle materie di sua competenza se non previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento di cui al comma precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-2