Capo III
Art. 22
34 / 83In vigore dal 24 ago 1979
Ferme restando le competenze attribuite allo Stato dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
1) la fissazione dei limiti minimi inderogabili d'accettabilità delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore;
2) il coordinamento dell'attività di ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica;
3) la rilevazione nazionale dei fenomeni di inquinamento e la determinazione delle tecniche di rilevamento e dei metodi di analisi degli inquinamenti;
4) la determinazione, d'intesa con le regioni interessate, di zone di controllo dell'inquinamento atmosferico a carattere interregionale ed il coordinamento delle attività delle regioni;
5) i programmi di disinquinamento fuori dai casi previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, da adottare d'intesa con le regioni interessate;
6) i provvedimenti straordinari a tutela dell'incolumità pubblica;
7) l'inquinamento atmosferico ed acustico da fonti veicolari, ad eccezione di quanto previsto dall', primo comma;
8) l'inquinamento acustico da sorgenti mobili connesse ad attività, opere o servizi statali;
9) il rilascio e la revoca del patentino di cui all' della legge 13 luglio 1966, n. 615;
10) la protezione dall'inquinamento radioattivo derivante dall'impiego di sostanze radioattive, nonché dalla produzione e dall'impiego dell'energia nucleare.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-22