Art. 24
Capo III

Art. 24

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In vigore dal 24 ago 1979
Sono trasferiti, delegati o attribuiti alla regione, alle province ed ai comuni le funzioni, gli uffici, il personale ed i beni che la legge 23 dicembre 1978, n. 833, rispettivamente trasferisce, delega o attribuisce agli enti predetti in materia di sanità pubblica. I termini assegnati alle regioni dalla citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l'adozione di provvedimenti regionali sono prorogati per la regione Sardegna di sei mesi decorrenti dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-24