Capo V

Art. 34

In vigore dal 24 ago 1979
Le funzioni amministrative indicate nel precedente sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale. I patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni. Entro il 31 dicembre 1979 la regione con propria legge stabilisce le modalità e i criteri per il passaggio dei beni e del personale. I consorzi di patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni. Nel termine di cui al comma precedente, la legge regionale provvede alla liquidazione dei relativi beni ed al trasferimento del personale ripartendolo tra i comuni interessati. La regione promuove le opportune forme di collaborazione tra i comuni interessati. Gli insegnanti elementari di ruolo che alla data del 31 dicembre 1978 sono assegnati, ai fini e per gli effetti dell' della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, alle direzioni didattiche comprese nel territorio della regione per i servizi da svolgere presso i patronati scolastici ed i consorzi provinciali dei patronati scolastici, possono chiedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme, l'inquadramento nei ruoli regionali. La regione provvede, con legge, all'inquadramento nei propri ruoli del suddetto personale con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvaguardando le posizioni economiche acquisite. In corrispondenza di detto inquadramento i relativi ruoli organici dell'Amministrazione dello Stato vengono ridotti con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-34

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 34 Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. | Portale Normativo