Titolo III

Art. 37

In vigore dal 24 ago 1979
Le funzioni amministrative relative alla materia "industria" concernono in generale l'attività di ricerca, coltivazione, trasformazione ed elaborazione di materie prime destinate a produrre beni e servizi di consumo e strumentali, ivi comprese le fonti di energia. In particolare sono di competenza della regione: a) la programmazione dello sviluppo industriale; b) la programmazione ed il finanziamento delle strutture territoriali a fini industriali; c) la disciplina e l'incentivazione della produzione industriale; d) l'amministrazione del patrimonio minerario regionale e la disciplina dell'attività di ricerca, di rilevazione geo-mineraria di estrazione, trasformazione e commercializzazione dei minerali; e) il coordinamento, la vigilanza e tutela degli enti ed organismi preposti allo sviluppo industriale ed economico; f) la disciplina degli interventi creditizi e finanziari di incentivazione delle attività industriali nei limiti indicati dall'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-37

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Art. 37 Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. | Portale Normativo