Capo V
Art. 33
53 / 83In vigore dal 24 ago 1979
È delegato alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari.
I beni ed il personale delle opere universitarie di cui all'art. 189 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, sono trasferiti alla regione.
Il trasferimento è disciplinato dalla legge di riforma dell'ordinamento universitario e, in mancanza, a decorrere dal 1 novembre 1979. In tale ipotesi al trasferimento dei beni e del personale delle opere universitarie provvede con decreto il Ministro della pubblica istruzione, sentita la regione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-33