Regolamento per l'esecuzione della L. 20 dicembre 1974, n. 684Capo IV

Art. 27

Navi nuove, noleggiate o locate da assegnare alle linee

In vigore dal 2 nov 1979
Le navi di nuova costruzione o prese a noleggio o in locazione da assegnare alle linee e ai servizi oggetto di convenzione e di cui all' della legge debbono essere riconosciute idonee dal Ministero della marina mercantile secondo le modalità stabilite negli articoli da 17 a 23 del presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;501#art-rpl-27

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Art. 27 Regolamento di esecuzione della legge 20 dicembre 1974, n. 684, interpretata e modificata dalla legge 23 giugno 1977, n. 373, sulla ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale. — Navi nuove, noleggiate o locate da assegnare alle linee | Portale Normativo