Regolamento per l'esecuzione della L. 20 dicembre 1974, n. 684›Capo IV
Art. 27
Navi nuove, noleggiate o locate da assegnare alle linee
In vigore dal 2 nov 1979
Le navi di nuova costruzione o prese a noleggio o in locazione da assegnare alle linee e ai servizi oggetto di convenzione e di cui all' della legge debbono essere riconosciute idonee dal Ministero della marina mercantile secondo le modalità stabilite negli articoli da 17 a 23 del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;501#art-rpl-27