Regolamento per l'esecuzione della L. 20 dicembre 1974, n. 684Capo II

Art. 24

Controlli

In vigore dal 2 nov 1979
Il Ministero della marina mercantile, indipendentemente dalla visita generale e dalle prove in mare di cui agli articoli precedenti, può in qualsiasi momento sottoporre le navi assegnate alle linee a controllo, in navigazione, della velocità normale di esercizio ed a visita al fine di accertare l'esistenza dei requisiti e delle condizioni prescritte.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;501#art-rpl-24

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Art. 24 Regolamento di esecuzione della legge 20 dicembre 1974, n. 684, interpretata e modificata dalla legge 23 giugno 1977, n. 373, sulla ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale. — Controlli | Portale Normativo