Regolamento per l'esecuzione della L. 20 dicembre 1974, n. 684›Capo II
Art. 24
24 / 41Controlli
In vigore dal 2 nov 1979
Il Ministero della marina mercantile, indipendentemente dalla visita generale e dalle prove in mare di cui agli articoli precedenti, può in qualsiasi momento sottoporre le navi assegnate alle linee a controllo, in navigazione, della velocità normale di esercizio ed a visita al fine di accertare l'esistenza dei requisiti e delle condizioni prescritte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;501#art-rpl-24