Regolamento per l'esecuzione della L. 20 dicembre 1974, n. 684Capo II

Art. 22

Verbali delle visite e prove

In vigore dal 2 nov 1979
Della visita e delle prove contemplate negli articoli precedenti viene redatto verbale. Il verbale delle prove in mare di cui al precedente articolo è firmato oltre che dai membri della commissione ministeriale anche da un rappresentante della società. In ogni verbale viene indicata la linea o le linee alle quali la commissione ritiene che la nave possa essere assegnata. Qualora dalla visita e dalle prove risulti che la nave non soddisfi alle condizioni ed ai requisiti prescritti, la società deve eseguire i lavori necessari per eliminare le deficienze riscontrate. Nel caso di navi di nuova costruzione, qualora le deficienze riscontrate rispetto alle caratteristiche prescritte e risultanti dai contratti di costruzione di cui all', tenendo conto delle tolleranze ivi ammesse per gli elementi determinativi delle caratteristiche stesse, non siano eliminabili, si fa luogo, semprechè il Ministero della marina mercantile non ritenga di negare la immissione o il mantenimento in servizio della nave, alla revisione della convenzione eventualmente già stipulata per lo impiego della nave stessa, tenuto anche presente il nuovo valore di detta nave da concordare fra il Ministero della marina mercantile e la società.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;501#art-rpl-22

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Art. 22 Regolamento di esecuzione della legge 20 dicembre 1974, n. 684, interpretata e modificata dalla legge 23 giugno 1977, n. 373, sulla ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale. — Verbali delle visite e prove | Portale Normativo