Regolamento per l'esecuzione della L. 20 dicembre 1974, n. 684Capo II

Art. 18

Navi da assegnare alle linee

In vigore dal 2 nov 1979
Le società hanno l'obbligo di assegnare alle linee le navi indicate per ciascuna linea nelle convenzioni. Le società stesse non possono, senza la preventiva autorizzazione del Ministero della marina mercantile: a) immettere alcuna nave in servizio; b) distogliere dalle linee le navi alle linee stesse assegnate. Le navi assegnate alle linee devono essere di proprietà delle società o, previa autorizzazione del Ministero della marina mercantile, prese in locazione o in noleggio dalle società stesse; devono essere iscritte alla più alta classe del registro italiano navale e mantenere tale classificazione per tutta la durata delle convenzioni. Le società possono essere autorizzate a sostituire definitivamente o temporaneamente le navi assegnate alle linee con altre, anche eventualmente acquistate o prese in noleggio o locazione. Le sostituzioni definitive sono autorizzate con le stesse forme previste per la stipula delle convenzioni e con l'intervento delle stesse amministrazioni. Le sostituzioni temporanee sono autorizzate dal Ministero della marina mercantile in caso di forza maggiore e di urgenza: negli altri casi l'autorizzazione del Ministero della marina mercantile alla sostituzione temporanea è subordinata alla mancanza di aumento di spesa. I contratti di locazione o di noleggio debbono essere sottoposti al preventivo esame da parte del Ministero della marina mercantile anche ai fini della determinazione della congruità dei relativi compensi. le navi che raggiungono l'età di 18 anni devono essere sostituite, salvo speciale autorizzazione del Ministero della marina mercantile.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;501#art-rpl-18

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