Regolamento per l'esecuzione della L. 20 dicembre 1974, n. 684Capo I

Art. 13

Approvazione delle convenzioni

In vigore dal 2 nov 1979
Le convenzioni previste dagli della legge sono approvate con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali.
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Art. 13 Regolamento di esecuzione della legge 20 dicembre 1974, n. 684, interpretata e modificata dalla legge 23 giugno 1977, n. 373, sulla ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale. — Approvazione delle convenzioni | Portale Normativo