Regolamento per l'esecuzione della L. 20 dicembre 1974, n. 684›Capo I
Art. 9
Componenti economiche della gestione
In vigore dal 2 nov 1979
Ai fini della determinazione della misura della sovvenzione annua di esercizio, di cui agli , lettera b), 7 e 8 della legge, vengono assunte le seguenti componenti economiche della gestione:
1) introiti netti, costituiti:
a) dai noli ed accessori relativi ai passeggeri e alle cose trasportati, quali risultano dai rispettivi contratti di trasporto, al netto dell'IVA incassata per conto dello Stato, a sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) dai proventi per prestazioni e attività diverse a bordo delle navi;
c) dalle quote derivanti da partecipazioni a consorzi e da accordi di pool;
d) dai compensi di locazione o noleggio navi, di contenitori, di carrelli e di altri mezzi accessori del trasporto marittimo;
e) da ogni altra entrata comunque conseguita, con la sola esclusione di quelle a carattere finanziario e patrimoniale;
diminuiti di tutte le spese di acquisizione e operative attinenti ai passeggeri e alle cose trasportati, ivi comprese le quote di competenza di altri vettori, quelle derivanti da accordi di pool, le spese per le prosecuzioni e quelle per l'unitizzazione e disunitizzazione del carico e per la movimentazione dei contenitori, dei carrelli e degli altri mezzi accessori del trasporto marittimo;
2) spese di esercizio, costituite:
a) dalle spese del personale di ruolo, in contratto di imbarco, di comandata e arruolato con contratti sindacali particolari - comprensive di tutti gli elementi connessi con il rapporto di prestazione d'opera - ivi compresi vitto e servizio;
b) dalle spese di manutenzione ordinaria, di riparazione, di assicurazione e di locazione o di noleggio delle navi, dei contenitori, dei carrelli e degli altri mezzi accessori del trasporto marittimo. Le spese di riclassifica da assumere a base per la determinazione delle sovvenzioni sono da commisurare alla quota annua del previsto costo complessivo del quadriennio di classe delle navi, salvo conguaglio da eseguirsi alla scadenza del periodo di classe, per le navi assegnate ai collegamenti con le isole maggiori e minori, e, nell'ultimo anno di corresponsione della sovvenzione, per le navi adibite alle linee merci da mantenere ed ai servizi passeggeri internazionali;
c) dalle spese per i combustibili, i lubrificanti e l'acqua;
d) dalle spese portuali relative alle navi e da quelle di passaggio canale;
e) da ogni altra spesa diversa da quelle elencate al punto 1) del presente articolo, strettamente attinente all'acquisizione degli introiti;
3) costi di organizzazione, costituiti:
a) dalle spese per il personale a terra;
b) dalle spese di amministrazione relative all'organizzazione diretta, centrale e periferica, ivi comprese imposte e tasse;
4) quote annue relative all'ammortamento degli investimenti calcolate:
a) per le navi di nuova costruzione immesse in servizio posteriormente al 1 gennaio 1975, sulla base di 12 anni quale normale periodo di vita in considerazione della rapida obsolescenza tecnica del mezzo;
b) per le navi acquistate usate, sulla base di una vita residua, da concordare con le società, tenuto conto del normale periodo di vita di cui alla precedente lettera a);
c) per le navi già in esercizio alla data del 1 gennaio 1975, sulla base del valore residuo, calcolato con i criteri di cui al secondo comma, lettera a) del precedente delle presenti norme di attuazione tenuto conto della vita residua alla data medesima con un massimo di 12 anni e, per le navi di cui alla successiva lettera d), di 15 anni;
d) per le navi adibite ai servizi di collegamento con le isole maggiori e minori di cui all' della legge, sulla base di 15 anni quale normale periodo di vita per le navi di nuova costruzione, nonché, per quelle acquistate usate, sulla base di una vita residua da concordare con le società, tenuto conto del predetto periodo di vita di 15 anni;
e) per i contenitori, i carrelli e gli altri mezzi accessori del trasporto marittimo, nonché per gli altri cespiti patrimoniali, sulla base del disposto dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e del conseguente decreto ministeriale di applicazione;
5) oneri finanziari:
a) per gli investimenti, in base al tasso di interesse determinato dalla media ponderata tra i tassi dei mutui agevolati, al netto del contributo statale sugli interessi, e quelli del mercato a breve, non superiori questi ultimi alla misura pro tempore dei tassi prime rate stabiliti dal cartello interbancario;
b) per ritardati pagamenti delle sovvenzioni di esercizio previste dalla legge, sulla base del tasso di mercato a breve nella misura pro tempore non superiore a quella di cui al punto a).
Nelle singole convenzioni sono stabiliti i termini di decorrenza degli oneri finanziari di cui sopra sia per i servizi passeggeri che per le linee merci da mantenere.
L'ammontare degli oneri finanziari di cui al n. 5) da accertare da parte dei Ministeri della marina mercantile, del tesoro e delle partecipazioni statali, non può comunque essere superiore a quello sostenuto annualmente dalle singole società per i relativi servizi, quale risulta esposto nei propri bilanci, approvati a norma di legge, tenuto conto di ogni eventuale mezzo di autofinanziamento derivante dalla gestione aziendale ivi compreso il fondo quiescenza del personale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;501#art-rpl-9