Regolamento per l'esecuzione della L. 20 dicembre 1974, n. 684›Capo I
Art. 16
Penalità
In vigore dal 2 nov 1979
La violazione degli obblighi derivanti alle società dalle convenzioni comporta a carico delle società stesse, salvo i casi di seguito specificatamente indicati, penalità variabili, a seconda della gravità della violazione ed a giudizio del Ministero della marina mercantile, da lire 500 mila a lire 25 milioni.
Per i viaggi, il viaggio o parte di viaggio, omessi, interrotti o comunque non effettuati non per cause di forza maggiore o senza autorizzazione del Ministero della marina mercantile, le società incorrono nella perdita della relativa quota di sovvenzione secondo modalità da stabilirsi nella convenzione di cui all' della legge; il Ministero della marina mercantile può inoltre imporre nei casi di maggiore gravità o di recidiva penalità in misura non eccedente i limiti di cui al primo comma.
Per i viaggi, il viaggio o parte di viaggio, effettuati senza autorizzazione del Ministero della marina mercantile, in difformità delle periodicità indicate nelle convenzioni non viene riconosciuta la relativa spesa mentre l'eventuale utile viene considerato in sede di determinazione finale della sovvenzione.
Nei casi di inadempienza degli obblighi previsti dalle convenzioni, ritenuti dal Ministero della marina mercantile di particolare gravità, può essere sospeso il pagamento delle rate di sovvenzione, per tutta la durata dell'inadempienza stessa, senza che ciò comporti il riconoscimento dei relativi oneri finanziari.
Le sanzioni previste dal presente articolo sono applicate dal Ministero della marina mercantile sentite le giustificazioni delle società.
L'applicazione delle sanzioni non esonera le società dalle eventuali responsabilità verso terzi.
L'ammontare delle penalità è prelevato dalle sovvenzioni o, in via sussidiaria, dalle cauzioni.
In sede di determinazione finale delle sovvenzioni le somme trattenute per penalità non vengono riconosciute ai fini del ripianamento degli oneri di gestione delle linee.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;501#art-rpl-16