Regolamento per l'esecuzione della L. 20 dicembre 1974, n. 684›Capo II
Art. 19
Idoneità delle navi e prove in mare
In vigore dal 2 nov 1979
Le navi, sia di nuova costruzione, sia acquistate, sia prese a noleggio o in locazione, debbono essere riconosciute dal Ministero della marina mercantile idonee al servizio della linea o delle linee alle quali la società dichiari di volerle destinare.
Una commissione nominata dal Ministero della marina mercantile composta da funzionari dello stesso Ministero sottopone la nave ad una visita generale ed alle prove in mare di cui ai successivi articoli allo scopo di accertare la rispondenza ai piani generali e successive modifiche, ai contratti di cui allo ed eventuali successive modifiche, nonché ai requisiti indicati dal Ministero della marina mercantile ed alle condizioni e prescrizioni eventualmente stabilite dal Ministero medesimo.
La commissione può essere affiancata da un tecnico del R.T.Na.; un dipendente del Ministero della marina mercantile esercita le funzioni di segretario.
Alla visita e alle prove medesime dovranno essere sottoposte anche le navi che abbiano subito grandi lavori di trasformazione o di ammodernamento, prima che riprendano il servizio. Peraltro il Ministero della marina mercantile può non richiedere le prove in mare nel caso in cui i grandi lavori di cui sopra non abbiano interessato la carena o l'apparato motore.
Dette prove possono essere sostituite, a giudizio della commissione, con accertamenti di velocità nel corso di viaggi di linea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;501#art-rpl-19