Regolamento per l'esecuzione della L. 20 dicembre 1974, n. 684Capo II

Art. 20

Prove in mare per le navi prese in noleggio o in locazione

In vigore dal 2 nov 1979
Le prove in mare per le navi prese in noleggio o in locazione sono effettuate con modalità analoghe a quelle stabilite nel successivo ma per la durata limitata a quattro ore consecutive di navigazione delle quali un'ora, o comunque il tempo necessario per percorrere un numero pari di volte nei due sensi la base misurata prescelta, alla massima velocità e tre ore alla velocità ridotta del 2% da considerarsi come quella normale di esercizio. Tuttavia, qualora la locazione od il noleggio non sia superiore a tre mesi ovvero si tratti di navi di caratteristiche identiche a quelle di altre unità già sottoposte alle prove previste dal presente regolamento, il Ministero della marina mercantile, a proprio giudizio, può esentare dette navi dalle prove in mare. All'atto della visita le società debbono consegnare alla commissione tutta la documentazione, preventivamente indicata dal Ministero della marina mercantile, anche per quanto concerne i casi di cui al precedente .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;501#art-rpl-20

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Art. 20 Regolamento di esecuzione della legge 20 dicembre 1974, n. 684, interpretata e modificata dalla legge 23 giugno 1977, n. 373, sulla ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale. — Prove in mare per le navi prese in noleggio o in locazione | Portale Normativo