Regolamento per l'esecuzione della L. 20 dicembre 1974, n. 684›Capo II
Art. 23
Deroghe
In vigore dal 2 nov 1979
Il Ministero della marina mercantile, subordinatamente alla presentazione della documentazione di cui all'ultimo comma dell', può autorizzare che la visita generale e le prove in mare indicate negli articoli precedenti siano eseguite posteriormente all'immissione in linea e, qualora si tratti di navi che abbiano subito grandi lavori di trasformazione e di ammodernamento, posteriormente alla ripresa del servizio delle navi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;501#art-rpl-23