Regolamento per l'esecuzione della L. 20 dicembre 1974, n. 684›Capo III
Art. 26
Programma servizi e sovvenzioni
In vigore dal 2 nov 1979
Per la gestione stralcio dei servizi passeggeri le società del gruppo Finmare sottopongono al Ministero della marina mercantile, per la preventiva approvazione, il programma dei servizi passeggeri da eseguire.
La sovvenzione annuale per la gestione stralcio dei servizi passeggeri è determinata in via preventiva sulla base degli introiti netti, dell'ammortamento degli investimenti, delle spese di esercizio, dei costi di organizzazione e degli oneri finanziari.
Le sovvenzioni annuali corrisposte per la gestione stralcio sono soggette a revisione alla fine di ciascun anno allo scopo di conseguire l'equilibrio economico nella gestione dei servizi; al termine del triennio di esercizio viene effettuata con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali la rilevazione di eventuali sopravvenienze.
La determinazione delle sovvenzioni di cui all'ultimo comma dell' della legge viene effettuata con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;501#art-rpl-26