Regolamento per l'esecuzione della L. 20 dicembre 1974, n. 684Capo IV

Art. 30

Relazione economico-finanziaria delle linee

In vigore dal 2 nov 1979
Entro il mese di febbraio di ogni anno le società sono tenute a far pervenire al Ministero della marina mercantile una relazione economico-finanziaria delle singole linee al fine di valutare se il mantenimento in esercizio della linea risponda o meno a specifiche esigenze dell'economia nazionale e se sussista la momentanea impossibilità di conseguire l'equilibrio economico della gestione. Le relazioni sono comunicate al Ministero del tesoro anche ai fini della iscrizione nel bilancio dello Stato per l'anno successivo dei necessari stanziamenti finanziari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;501#art-rpl-30

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Art. 30 Regolamento di esecuzione della legge 20 dicembre 1974, n. 684, interpretata e modificata dalla legge 23 giugno 1977, n. 373, sulla ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale. — Relazione economico-finanziaria delle linee | Portale Normativo