Regolamento per l'esecuzione della L. 20 dicembre 1974, n. 684›Capo IV
Art. 32
Ammortamento
In vigore dal 2 nov 1979
La quota annuale di ammortamento dell'investimento relativo alle navi destinate ai servizi di cui all', lettera a), della legge e di cui al precedente viene determinata sulla base di un dodicesimo del costo nave.
La quota di ammortamento dell'investimento relativa alle attrezzature tecnicamente necessarie è determinata di intesa con le società e comunque in misura non superiore alle aliquote annue fiscalmente ammesse.
Gli interessi sull'investimento sono determinati a sensi del precedente , n. 5, lettera a).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;501#art-rpl-32