Regolamento per l'esecuzione della L. 20 dicembre 1974, n. 684Capo I

Art. 4

Continuità dell'esercizio delle linee da mantenere

In vigore dal 2 nov 1979
Ai fini dell'esercizio delle linee da mantenere il trasferimento di una linea da una società ad altra del gruppo Finmare non pregiudica la continuità della linea e comporta la stipulazione di convenzioni con ciascuna società.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;501#art-rpl-4

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Art. 4 Regolamento di esecuzione della legge 20 dicembre 1974, n. 684, interpretata e modificata dalla legge 23 giugno 1977, n. 373, sulla ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale. — Continuità dell'esercizio delle linee da mantenere | Portale Normativo