Regolamento per l'esecuzione della L. 20 dicembre 1974, n. 684Capo I

Art. 5

Viaggi iniziati e non conclusi nello stesso esercizio

In vigore dal 2 nov 1979
Il viaggio iniziato da un porto capolinea italiano entro il 31 dicembre di ogni anno e non ultimato a tale data viene computato per intero nel numero dei viaggi di competenza dei periodi chiusi alla data medesima, o, qualora sia stata già raggiunta la periodicità prescritta per la linea alla quale il viaggio si riferisce, al periodo immediatamente successivo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;501#art-rpl-5

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