Regolamento per l'esecuzione della L. 20 dicembre 1974, n. 684Capo I

Art. 2

Capitale azionario delle società

In vigore dal 2 nov 1979
Ai fini dell'applicazione della legge, per tutte le società per azioni di navigazione del gruppo Finmare aventi per oggetto l'esercizio di una o più delle attività indicate nell' della legge, il requisito del controllo del capitale al 51%, quando le azioni non siano di proprietà dell'Istituto per la ricostruzione industriale, si considera soddisfatto se le azioni sono di proprietà di una società nella quale detto Istituto abbia una partecipazione azionaria che gli assicuri la maggioranza agli effetti delle deliberazioni assembleari. Le società procederanno, entro sei mesi dalla stipulazione della prima convenzione, a deliberare l'adeguamento del proprio capitale sociale nella misura stabilita dal Ministero della marina mercantile di concerto con quelli del tesoro e delle partecipazioni statali, in relazione all'entità dei servizi, al valore degli impianti e degli altri mezzi necessari all'esercizio delle linee. Esse, inoltre, sono tenute ad adeguare il capitale sociale per tutto il periodo di tempo in cui ha luogo l'intervento dello Stato sotto forma di contributo annuo di avviamento o di sovvenzione, ai fini del rispetto delle esigenze di cui al comma precedente. Per quelle delle predette società che hanno per oggetto l'esercizio dell'attività di cui alla lettera a) dell' della legge, il capitale azionario deve essere per almeno il 51% di proprietà della società finanziaria marittima (Finmare). I rapporti tra Finmare e società di cui ai commi precedenti sono regolati dal regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2082, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1074, e dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;501#art-rpl-2

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Art. 2 Regolamento di esecuzione della legge 20 dicembre 1974, n. 684, interpretata e modificata dalla legge 23 giugno 1977, n. 373, sulla ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale. — Capitale azionario delle società | Portale Normativo