Regolamento per l'esecuzione della L. 20 dicembre 1974, n. 684›Capo I
Art. 3
Gestione transitoria
In vigore dal 2 nov 1979
Ai fini della determinazione della sovvenzione in conformità dell', ultimo comma, della legge, si intendono per servizi passeggeri di linea tutte le linee nazionali ed internazionali esercitate dalle società "Italia", "Lloyd Triestino", "Adriatica" e - Tirrenia" a sensi della legge 2 giugno 1962, n. 600 e relative convenzioni, con navi riconosciute idonee a tale impiego a sensi della legge 26 maggio 1966, n. 538.
La misura della sovvenzione da corrispondere in via definitiva alle quattro società di navigazione per l'esercizio 1974 per i servizi passeggeri di linea viene stabilita con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con quelli del tesoro e delle partecipazioni statali, sulla base di accertamenti da eseguire da parte dei Ministeri medesimi.
Delle eventuali sopravvenienze rilevate negli anni successivi sarà tenuto conto a sensi del terzo comma del successivo .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;501#art-rpl-3