Regolamento per l'esecuzione della L. 20 dicembre 1974, n. 684›Capo I
Art. 6
Tariffe trasporto su percorsi tra scali non nazionali
In vigore dal 2 nov 1979
Le tariffe di massima e le successive variazioni per il trasporto delle merci, del bestiame, dei valori e dei passeggeri tra scali non nazionali sulle navi assegnate alle linee e ai servizi oggetto di convenzione e di cui agli della legge, nonché sugli eventuali prolungamenti verso scali esteri dei servizi di cui all' della legge, sono comunicate, per gli eventuali interventi di competenza, salvo quelle relative ad accordi conferenziali, al Ministero della marina mercantile, limitatamente al periodo di tempo di corresponsione della sovvenzione di esercizio.
Delle tariffe determinate in base ad accordi conferenziali è comunque, data notizia al Ministero della marina mercantile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;501#art-rpl-6