Regolamento per l'esecuzione della L. 20 dicembre 1974, n. 684Capo I

Art. 10

Deficienze dei servizi ed inadempienze delle società

In vigore dal 2 nov 1979
Nello svolgimento dei servizi durante il periodo di validità delle convenzioni previste dalla legge, costituiscono, salvo che non ricorra la causa di forza maggiore, casi di grave deficienza: l'abbandono della navigazione; la sospensione della navigazione; l'interruzione di una o più linee; il continuo e grave decadimento del servizio svolto in contrasto con le finalità della convenzione. Per gravi inadempienze, durante il predetto periodo, si intendono: la variazione del capitale sociale che determini il venir meno delle condizioni previste dal primo comma del precedente ; la mancata attuazione di quanto previsto dal terzo comma del precedente ; il rifiuto di ottemperare alle disposizioni del Ministero della marina mercantile di effettuare viaggi per esigenze di pubblico interesse, secondo quanto indicato nel successivo ; il compimento, senza l'autorizzazione del Ministero della marina mercantile, dei seguenti atti: a) la vendita delle navi assegnate ai servizi; b) l'iscrizione di ipoteche sulle navi medesime; c) l'esercizio delle linee con navi non riconosciute idonee allo svolgimento del servizio oggetto della convenzione; ogni altro motivo che il Ministero della marina mercantile ritenga di particolare gravità, specialmente per quanto attiene ai servizi di cui all' della legge. Le misure delle penalità concernenti le deficienze o le inadempienze di cui sopra sono stabilite nelle convenzioni senza pregiudizio per l'assunzione dei provvedimenti di cui al secondo comma dell' della legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;501#art-rpl-10

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Art. 10 Regolamento di esecuzione della legge 20 dicembre 1974, n. 684, interpretata e modificata dalla legge 23 giugno 1977, n. 373, sulla ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale. — Deficienze dei servizi ed inadempienze delle società | Portale Normativo