Regolamento per l'esecuzione della L. 20 dicembre 1974, n. 684Capo I

Art. 12

Consistenza del personale e relativo onere

In vigore dal 2 nov 1979
La Finmare, sulla base degli accordi sindacali approvati dal Ministero della marina mercantile, comunica al Ministero stesso, ai fini della stipulazione delle convenzioni previste dall' della legge, la consistenza numerica del personale che si trova nelle situazioni indicate nel precedente articolo, rapportata alle effettive necessità dell'attività da svolgere, la sua ripartizione tra le società di navigazione del proprio gruppo e il prevedibile onere derivante a ciascuna società. Il ripianamento di detto onere viene regolato con apposite convenzioni a norma dell' della legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;501#art-rpl-12

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Art. 12 Regolamento di esecuzione della legge 20 dicembre 1974, n. 684, interpretata e modificata dalla legge 23 giugno 1977, n. 373, sulla ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale. — Consistenza del personale e relativo onere | Portale Normativo