Regolamento per l'esecuzione della L. 20 dicembre 1974, n. 684Capo I

Art. 15

Vigilanza tecnica ed amministrativa

In vigore dal 2 nov 1979
L'espletamento dei compiti di vigilanza di cui al primo comma dell' della legge è affidato ai funzionari del Ministero della marina mercantile in servizio presso la Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo ed, eventualmente, a funzionari di altri servizi del Ministero stesso, designati di volta in volta. A tali funzionari spetta a bordo il trattamento adeguato al grado. Per l'effettuazione delle ispezioni e dei controlli di cui al secondo comma dell' della legge, i funzionari all'uopo incaricati dei Ministeri della marina mercantile, del tesoro e delle partecipazioni statali hanno facoltà di accedere presso tutti gli uffici delle società e di prendere visione di tutti gli atti e della documentazione all'uopo necessari. Le spese relative all'espletamento dei compiti di cui sopra fanno carico agli appositi fondi da costituire mediante una ritenuta pari al due per mille sulle somme pagate per sovvenzioni e contributi fatta eccezione di quelle erogate ai sensi degli della legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;501#art-rpl-15

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Art. 15 Regolamento di esecuzione della legge 20 dicembre 1974, n. 684, interpretata e modificata dalla legge 23 giugno 1977, n. 373, sulla ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale. — Vigilanza tecnica ed amministrativa | Portale Normativo