Regolamento per l'esecuzione della L. 20 dicembre 1974, n. 684›Capo I
Art. 4
4 / 41Continuità dell'esercizio delle linee da mantenere
In vigore dal 2 nov 1979
Ai fini dell'esercizio delle linee da mantenere il trasferimento di una linea da una società ad altra del gruppo Finmare non pregiudica la continuità della linea e comporta la stipulazione di convenzioni con ciascuna società.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;501#art-rpl-4