Regolamento per l'esecuzione della L. 20 dicembre 1974, n. 684Capo V

Art. 35

Revisione della sovvenzione

In vigore dal 2 nov 1979
Le sovvenzioni attribuite alle società sono soggette a revisione da effettuarsi entro il 30 giugno di ogni anno, al fine di assicurare l'equilibrio economico delle linee del precedente esercizio. Fino a quando non viene perfezionato il provvedimento per la determinazione della nuova sovvenzione sono corrisposte alle società rate mensili sulla base della sovvenzione revisionata relativa all'anno precedente. A tal fine, le società sono tenute a comunicare, entro il 31 marzo di ciascun anno, al Ministero della marina mercantile le variazioni verificatesi nelle singole componenti economiche della gestione e l'ammontare della nuova sovvenzione spettante. Una commissione composta da rappresentanti dei Ministeri della marina mercantile, del tesoro e delle partecipazioni statali accerta le variazioni intervenite ai fini dell'emanazione di apposito decreto interministeriale di revisione della sovvenzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;501#art-rpl-35

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Art. 35 Regolamento di esecuzione della legge 20 dicembre 1974, n. 684, interpretata e modificata dalla legge 23 giugno 1977, n. 373, sulla ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale. — Revisione della sovvenzione | Portale Normativo