Regolamento per l'esecuzione della L. 20 dicembre 1974, n. 684Capo V

Art. 40

Viaggi straordinari

In vigore dal 2 nov 1979
Allo scopo di soddisfare straordinarie esigenze di pubblico interesse o per motivi di traffico il Ministero della marina mercantile, d'intesa con quello del tesoro, può, rispettivamente, disporre o autorizzare l'effettuazione di viaggi straordinari avvalendosi delle navi assegnate alle linee o appositamente noleggiate. Il risultato economico dei suddetti viaggi viene considerato in sede di revisione della sovvenzione ai sensi del precedente .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;501#art-rpl-40

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Art. 40 Regolamento di esecuzione della legge 20 dicembre 1974, n. 684, interpretata e modificata dalla legge 23 giugno 1977, n. 373, sulla ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale. — Viaggi straordinari | Portale Normativo