Regolamento per l'esecuzione della L. 20 dicembre 1974, n. 684Capo V

Art. 41

Servizi cumulativi

In vigore dal 2 nov 1979
Le società hanno l'obbligo di attuare, su richiesta del Ministero della marina mercantile e previ accordi con l'amministrazione ferroviaria, servizi cumulativi ferroviario/marittimi per il trasporto dei passeggeri e relativo bagaglio e delle merci fra il continente, la Sicilia, la Sardegna e le isole minori, possibilmente mediante unico contratto di trasporto. Detto obbligo è limitato al solo trasporto marittimo. Lo schema di convenzione da stipulare con l'amministrazione ferroviaria per l'attuazione dei servizi cumulativi di cui al primo comma deve essere sottoposto all'approvazione del Ministero della marina mercantile. Le convenzioni per il trasporto cumulativo ferroviario/marittimo in atto alla data della sottoscrizione delle convenzioni di cui all' della legge debbono essere comunicate al Ministero della marina mercantile entro un mese dalla sottoscrizione stessa e la proroga, anche se tacita, di tali convenzioni non può avvenire senza l'autorizzazione del Ministero medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;501#art-rpl-41

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