Regolamento per l'esecuzione della L. 20 dicembre 1974, n. 684Capo V

Art. 38

Accordi di traffico e tariffe

In vigore dal 2 nov 1979
Gli accordi già in essere con altri armatori e quelli stipulati o prorogati posteriormente alla data di sottoscrizione delle convenzioni e riguardanti sia il traffico merci e passeggeri sia le relative tariffe vengono comunicati dalle società al Ministero della marina mercantile. Ove, a giudizio del Ministero della marina mercantile, tali accordi contengano elementi pregiudizievoli per l'economia nazionale o per l'interesse pubblico o contrari ad accordi od impegni internazionali, le società hanno l'obbligo di uniformarsi alle direttive che saranno impartite dal predetto Ministero. Le tariffe di massima e le successive variazioni per il trasporto dei passeggeri, degli automezzi e delle merci fra scali nazionali devono essere comunicata, per l'approvazione, al Ministero della marina mercantile. Non sono compresi nelle tariffe da approvare i compensi per somministrazione vitto e, in genere, per tutte quelle particolari prestazioni che attengono al trasporto delle persone effettuato con normali viaggi di linea.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;501#art-rpl-38

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Art. 38 Regolamento di esecuzione della legge 20 dicembre 1974, n. 684, interpretata e modificata dalla legge 23 giugno 1977, n. 373, sulla ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale. — Accordi di traffico e tariffe | Portale Normativo