Regolamento per l'esecuzione della L. 20 dicembre 1974, n. 684›Capo V
Art. 38
38 / 41Accordi di traffico e tariffe
In vigore dal 2 nov 1979
Gli accordi già in essere con altri armatori e quelli stipulati o prorogati posteriormente alla data di sottoscrizione delle convenzioni e riguardanti sia il traffico merci e passeggeri sia le relative tariffe vengono comunicati dalle società al Ministero della marina mercantile.
Ove, a giudizio del Ministero della marina mercantile, tali accordi contengano elementi pregiudizievoli per l'economia nazionale o per l'interesse pubblico o contrari ad accordi od impegni internazionali, le società hanno l'obbligo di uniformarsi alle direttive che saranno impartite dal predetto Ministero.
Le tariffe di massima e le successive variazioni per il trasporto dei passeggeri, degli automezzi e delle merci fra scali nazionali devono essere comunicata, per l'approvazione, al Ministero della marina mercantile.
Non sono compresi nelle tariffe da approvare i compensi per somministrazione vitto e, in genere, per tutte quelle particolari prestazioni che attengono al trasporto delle persone effettuato con normali viaggi di linea.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;501#art-rpl-38