Regolamento per l'esecuzione della L. 20 dicembre 1974, n. 684›Capo V
Art. 40
40 / 41Viaggi straordinari
In vigore dal 2 nov 1979
Allo scopo di soddisfare straordinarie esigenze di pubblico interesse o per motivi di traffico il Ministero della marina mercantile, d'intesa con quello del tesoro, può, rispettivamente, disporre o autorizzare l'effettuazione di viaggi straordinari avvalendosi delle navi assegnate alle linee o appositamente noleggiate.
Il risultato economico dei suddetti viaggi viene considerato in sede di revisione della sovvenzione ai sensi del precedente .
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;501#art-rpl-40