Convenzione
Art. 8
Altri settori spaziali
In vigore dal 22 lug 1979
.
Altri settori spaziali
1) Le Parti notificano all'Organizzazione, ove occorra, che si propongono o che una persona dipendente dalla loro giurisdizione si propone di adottare disposizioni per utilizzare o porre in servizio, singolarmente o congiuntamente, installazioni di un settore spaziale distinto per rispondere a certi o a tutti gli obiettivi del settore spaziale INMARSAT al fine di garantirne la compatibilità sul piano tecnico con il sistema INMARSAT e di evitare che questo subisca danni economici significativi.
2) Il consiglio esprime il suo parere sotto forma di una raccomandazione di carattere non obbligatorio relativa alla compatibilità tecnica e comunica all'assemblea il suo parere in merito ai danni economici.
3) L'assemblea esprime il suo parere, sotto forma di raccomandazione di carattere non vincolante, entro il termine di nove mesi a partire dalla data in cui è stata avviata la procedura prevista dal presente articolo. A tal fine può essere convocata l'assemblea in sessione straordinaria.
4) Le notificazioni previste al paragrafo 1, compresa la comunicazione delle informazioni tecniche pertinenti e le ulteriori consultazioni con l'Organizzazione tengono conto delle disposizioni pertinenti del regolamento delle comunicazioni radio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.
5) Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla messa in opera, all'acquisizione, all'uso o al proseguimento dell'uso di impianti di un settore spaziale separato per fini di sicurezza nazionale, o che erano stati oggetto di un contratto o messi in opera, acquisiti o utilizzati prima della entrata in vigore della presente convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-c-8