Convenzione

Art. 7

Accesso al settore spaziale

In vigore dal 22 lug 1979
. Accesso al settore spaziale 1) Il settore spaziale INMARSAT dovrà essere aperto all'uso da parte delle navi di tutti i Paesi alle condizioni che saranno decise dal consiglio. Nel fissare tali condizioni, il consiglio non dovrà procedere a discriminazioni tra le navi sulla base della loro nazionalità. 2) Il consiglio potrà, in casi particolari, autorizzare l'accesso al settore spaziale INMARSAT a stazioni terrestri situate su strutture operanti nell'ambiente marino, diverse dalle navi, se e finché l'utilizzo di tali stazioni di terra non ostacolerà in maniera significativa l'erogazione dei servizi alle navi. 3) Le stazioni terrestri di terraferma comunicanti tramite il settore spaziale INMARSAT dovranno essere su un territorio di terraferma posto sotto la giurisdizione di una parte e saranno interamente di proprietà delle Parti o degli organismi soggetti alla loro giurisdizione. Il consiglio potrà autorizzare deroghe a tale norma se riterrà che ciò sia nell'interesse dell'Organizzazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-c-7

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Art. 7 Esecuzione di atti adottati a Londra il 3 settembre 1976 dalla conferenza per l'istituzione dell'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni marittime via satellite (INMARSAT). — Accesso al settore spaziale | Portale Normativo