Convenzione

Art. 11

Assemblea - Procedure

In vigore dal 22 lug 1979
. Assemblea - Procedure 1) Ogni Parte disporrà di un voto in assemblea. 2) Ogni decisione relativa a questioni di fondo viene presa a maggioranza di due terzi, mentre ogni decisione relativa a questioni procedurali viene adottata a maggioranza semplice delle Parti presenti e votanti. Le Parti che si astengono dalla votazione saranno considerate come non votanti. 3) Ogni decisione in merito al fatto se una data questione sia procedurale o di fondo sarà presa dal presidente. Tale decisione può essere annullata da un voto a maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti. 4) Per ogni riunione dell'assemblea, il quorum è costituito dalla maggioranza delle Parti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-c-11

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Art. 11 Esecuzione di atti adottati a Londra il 3 settembre 1976 dalla conferenza per l'istituzione dell'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni marittime via satellite (INMARSAT). — Assemblea - Procedure | Portale Normativo