Convenzione
Art. 13
Consiglio - Composizione
In vigore dal 22 lug 1979
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Consiglio - Composizione
1) Il consiglio si compone di ventidue rappresentanti dei Firmatari secondo le seguenti modalità:
a) diciotto rappresentanti di Firmatari o gruppi di Firmatari non altrimenti rappresentati che abbiano convenuto di essere rappresentati in gruppo, e dispongano delle maggiori quote di investimento nell'Organizzazione. Se un gruppo di Firmatari e un singolo Firmatario dispongono di quote di investimento eguali, quest'ultimo ha il diritto di priorità. Se, per il fatto che due o più Firmatari dispongono di quote di investimento eguali, il numero dei rappresentanti il consiglio è superiore a ventidue, tali Firmatari saranno comunque rappresentati tutti, a titolo eccezionale;
b) quattro rappresentanti di Firmatari non altrimenti rappresentati al consiglio, eletti dall'assemblea, indipendentemente dalle loro quote di investimento, in modo da garantire il rispetto del principio di una equa rappresentazione geografica, tenuto debito conto degli interessi dei Paesi in via di sviluppo. Ogni Firmatario eletto per rappresentare una regione geografica rappresenta ogni Firmatario di quella regione che ha convenuto di essere rappresentata in tal modo e che non sia altrimenti rappresentata al consiglio. Una elezione prende effetto a partire dalla prima riunione del consiglio che segue l'elezione e resta valida fino alla successiva sessione ordinaria dell'assemblea.
2) L'insufficienza del numero dei rappresentanti al consiglio dovuta ad una vacanza non ancora coperta non invaliderà la composizione del consiglio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-c-13