Convenzione
Art. 17
Rappresentanza alle riunioni
In vigore dal 22 lug 1979
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Rappresentanza alle riunioni
Tutte le Parti e tutti i Firmatari che abbiano il diritto, in virtù della presente convenzione o dell'accordo operativo, di assistere e/o partecipare alle riunioni dell'Organizzazione debbono essere autorizzate ad assistere e/o partecipare a tali riunioni nonché ad ogni altra riunione che si svolga sotto gli auspici dell'Organizzazione indipendentemente dal luogo in cui esse si svolgono.Gli accordi presi con qualsiasi paese ospite dovranno essere compatibili con tale obbligo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-c-17