Convenzione

Art. 17

Rappresentanza alle riunioni

In vigore dal 22 lug 1979
. Rappresentanza alle riunioni Tutte le Parti e tutti i Firmatari che abbiano il diritto, in virtù della presente convenzione o dell'accordo operativo, di assistere e/o partecipare alle riunioni dell'Organizzazione debbono essere autorizzate ad assistere e/o partecipare a tali riunioni nonché ad ogni altra riunione che si svolga sotto gli auspici dell'Organizzazione indipendentemente dal luogo in cui esse si svolgono.Gli accordi presi con qualsiasi paese ospite dovranno essere compatibili con tale obbligo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-c-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 17 Esecuzione di atti adottati a Londra il 3 settembre 1976 dalla conferenza per l'istituzione dell'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni marittime via satellite (INMARSAT). — Rappresentanza alle riunioni | Portale Normativo