Art. 17 · Rappresentanza alle riunioni
Convenzione

Art. 17

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Rappresentanza alle riunioni

In vigore dal 22 lug 1979
. Rappresentanza alle riunioni Tutte le Parti e tutti i Firmatari che abbiano il diritto, in virtù della presente convenzione o dell'accordo operativo, di assistere e/o partecipare alle riunioni dell'Organizzazione debbono essere autorizzate ad assistere e/o partecipare a tali riunioni nonché ad ogni altra riunione che si svolga sotto gli auspici dell'Organizzazione indipendentemente dal luogo in cui esse si svolgono.Gli accordi presi con qualsiasi paese ospite dovranno essere compatibili con tale obbligo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-c-17