Convenzione
Art. 20
Stipula dei contratti
In vigore dal 22 lug 1979
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Stipula dei contratti
1) La politica del consiglio in materia di contratti deve essere tale da incoraggiare, nell'interesse della Organizzazione, una concorrenza su scala mondiale nella fornitura di beni e di servizi. A tal fine:
a) i beni ed i servizi necessari all'Organizzazione, sia nel caso di acquisto che di affitto, saranno procurati mediante assegnazione di contratti a seguito di gare d'appalto internazionali pubbliche;
b) i contratti saranno attribuiti ai partecipanti che offriranno la migliore combinazione di qualità, prezzo e tempi di consegna ottimali;
c) se esistono più offerte che presentino eguali combinazioni per qualità, prezzo e tempi di consegna, il consiglio attribuirà l'appalto in maniera da applicare la politica sopra esposta in materia di stipula di contratti.
2) Nei seguenti casi si potrà fare a meno di ricorrere a gare di appalto internazionali pubbliche, come richiesto dalle procedure adottate dal consiglio, a condizione che, ciò facendo, il consiglio incoraggi, conformemente agli interessi dell'Organizzazione, una concorrenza su scala mondiale nella fornitura di beni e di servizi:
a) il valore indicativo del contratto non superi i 50.000 dollari statunitensi e, come conseguenza dell'aver rinunciato alla gara d'appalto pubblica, l'attribuzione del contratto non ponga il contraente in una posizione tale da pregiudicare successivamente l'effettivo esercizio da parte del consiglio della politica di stipula dei contratti sopraesposta. Nella misura in cui fluttuazioni dei prezzi mondiali riflesse negli indici dei prezzi relativi lo giustifichino il consiglio potrà rivedere il tetto finanziario;
b) la stipula di un contratto verrà effettuata d'urgenza per fare fronte ad una situazione eccezionale;
c) dovrà esistere una sola fonte di approvvigionamento rispondente alle esigenze dell'Organizzazione, oppure il numero delle fonti di approvvigionamento dovrà essere così limitato da non rendere nè possibile nè vantaggioso per l'Organizzazione sostenere le spese e far trascorrere il tempo necessario per indire una gara d'appalto pubblica internazionale, e con riserva che, nel caso esistano più fonti di approvvigionamento queste abbiano la possibilità di presentare le proprie offerte su basi di eguaglianza;
d) le esigenze saranno di natura amministrativa tale che non sarà nè pratico nè possibile ricorrere alla procedura delle gare d'appalto internazionali pubbliche;
e) la stipula dei contratti è destinata a prestazioni di servizi personali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-c-20