Convenzione

Art. 18

Spese inerenti alle riunioni

In vigore dal 22 lug 1979
. Spese inerenti alle riunioni 1) Ogni Parte e ogni Firmatario faranno fronte alle proprie spese di rappresentanza in occasione delle riunioni dell'Organizzazione. 2) Le spese relative a tali riunioni saranno considerate come facenti parte delle spese amministrative dell'Organizzazione; tuttavia l'Organizzazione non terrà alcuna riunione al di fuori della propria sede a meno che l'eventuale ospite non accetti di assumersi le relative spese supplementari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-c-18

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Art. 18 Esecuzione di atti adottati a Londra il 3 settembre 1976 dalla conferenza per l'istituzione dell'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni marittime via satellite (INMARSAT). — Spese inerenti alle riunioni | Portale Normativo