Convenzione
Art. 18
Spese inerenti alle riunioni
In vigore dal 22 lug 1979
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Spese inerenti alle riunioni
1) Ogni Parte e ogni Firmatario faranno fronte alle proprie spese di rappresentanza in occasione delle riunioni dell'Organizzazione.
2) Le spese relative a tali riunioni saranno considerate come facenti parte delle spese amministrative dell'Organizzazione; tuttavia l'Organizzazione non terrà alcuna riunione al di fuori della propria sede a meno che l'eventuale ospite non accetti di assumersi le relative spese supplementari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-c-18