Convenzione

Art. 23

Costi esclusi

In vigore dal 22 lug 1979
. Costi esclusi Le imposte sul reddito derivante dalle somme versate dall'Organizzazione ad ogni Firmatario non costituiscono parte delle spese dell'Organizzazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-c-23

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Art. 23 Esecuzione di atti adottati a Londra il 3 settembre 1976 dalla conferenza per l'istituzione dell'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni marittime via satellite (INMARSAT). — Costi esclusi | Portale Normativo