Convenzione

Art. 27

Rapporti con le altre organizzazioni internazionali

In vigore dal 22 lug 1979
. Rapporti con le altre organizzazioni internazionali L'Organizzazione collaborerà con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, e con gli organi di essa che si occupano delle utilizzazioni pacifiche dello spazio extra-atmosferico e dell'oceano nonché con le sue istituzioni specializzate, e con altre organizzazioni internazionali sulle questioni di interesse comune. L'Organizzazione terrà conto in particolare delle risoluzioni e delle raccomandazioni pertinenti dell'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima. L'Organizzazione rispetta le disposizioni pertinenti della convenzione internazionale delle telecomunicazioni ed i regolamenti che ne derivano e tiene conto, al momento della progettazione, della messa a punto, della costruzione e della messa in opera del settore spaziale INMARSAT nonché nelle procedure stabilite per regolamentare lo sfruttamento del settore spaziale INMARSAT e delle stazioni terrestri, delle risoluzioni, delle raccomandazioni e delle procedure pertinenti adottate dagli organi dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-c-27

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