Convenzione
Art. 30
Sospensione e ritiro obbligatori
In vigore dal 22 lug 1979
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Sospensione e ritiro obbligatori
1) Non meno di un anno dopo la data in cui l'organo direttivo ha ricevuto notifica scritta che lo informi del fatto che una Parte sembra aver mancato all'adempimento di uno qualsiasi degli obblighi cui è tenuta in base alla presente convenzione, l'assemblea, dopo aver esaminato ogni osservazione presentata da tale Parte, se constata che effettivamente ha avuto luogo una mancanza di un obbligo e che detta mancanza compromette il buon funzionamento dell'Organizzazione, può decidere che tale Parte non sia più membro dell'Organizzazione. La convenzione cessa di essere in vigore per la Parte in questione a partire dalla data di tale decisione o da ogni altra data successiva che l'assemblea può fissare.
L'assemblea può essere convocata in sessione straordinaria a tal fine. Il ritiro obbligatorio comporta il simultaneo ritiro di ogni Firmatario designato dalla Parte o dalla Parte nella sua qualità di Firmatario, a seconda dei casi. L'accordo operativo cessa di essere in vigore per il Firmatario dalla data in cui la presente convenzione cessa di essere in vigore per la Parte interessata, salvo per quanto riguarda i contributi al capitale necessari per fare fronte agli impegni contrattuali espressamente autorizzati dall'Organizzazione prima di tale ritiro, nonché alle responsabilità derivanti da atti od omissioni che l'hanno preceduto, e ad eccezione di quanto riguarda le disposizioni dell' della presente convenzione e dell'articolo XVI dell'accordo operativo.
2) Se un Firmatario che agisca in quanto tale, non adempie ad uno qualsiasi degli obblighi cui è tenuto in virtù della presente convenzione o dell'accordo operativo, diversi da quelli imposti dal paragrafo 1) dell'articolo III dell'accordo operativo, e se non rimedia a tale inadempienza nei tre mesi successivi alla notifica scritta di una risoluzione del consiglio che prende atto di tale inadempienza, il consiglio, dopo aver esaminato le osservazioni presentate dal Firmatario, e, all'occorrenza, dalla Parte interessata, può sospendere i diritti del Firmatario inadempiente.
Se, al termine di una ulteriore proroga di tre mesi e dopo esame delle osservazioni presentate dal Firmatario e, all'occorrenza, dalla Parte, il consiglio constata che l'inadempienza permane, l'assemblea può decidere, su raccomandazione del consiglio, di privare il Firmatario nella sua qualità di membro. Il ritiro prende effetto alla data di tale decisione e l'accordo operativo cessa di essere in vigore nei confronti del Firmatario a partire da tale data.
3) Se un Firmatario omette di pagare qualsiasi somma di cui sia debitore conformemente al paragrafo 1) dell'articolo III dell'accordo operativo, nei quattro mesi successivi alla scadenza i diritti del Firmatario, in virtù della presente convenzione e dell'accordo operativo sono automaticamente sospesi. Se nei tre mesi successivi alla sospensione il Firmatario non ha versato tutte le somme dovute o se la Parte che l'ha designato non ha effettuato una sostituzione conformemente al paragrafo 4) dell', il consiglio, previo esame di ogni osservazione presentata dal Firmatario o dalla Parte che l'ha designato, può decidere di ritirare al Firmatario la sua qualità di membro.
A partire dalla data di tale decisione l'accordo operativo cessa di essere in vigore nei confronti del Firmatario.
4) Durante il periodo di sospensione dei diritti di un Firmatario in virtù dei paragrafi 2) o 3), il Firmatario continua ad assumersi tutti gli obblighi che derivano ad un Firmatario dalla presente convenzione e dall'accordo operativo.
5) Un Firmatario non avrà alcun obbligo dopo che gli sarà stata ritirata la qualità di membro, salvo l'obbligo di versare la sua parte dei contributi al capitale necessari per fare fronte agli impegni contrattuali espressamente autorizzati prima che gli venisse ritirata la qualità di membro e per far fronte alle responsabilità derivanti da atti od omissioni precedenti a tale ritiro, e fatto salvo quanto concerne le disposizioni dell' della presente convenzione e dell'articolo XVI dell'accordo operativo.
6) Se ad un Firmatario viene ritirata la qualità di membro, la Parte che l'ha designato nomina un nuovo Firmatario o assume la qualità di Firmatario, conformemente alle disposizioni del paragrafo 4) dell', oppure si ritira entro il termine di tre mesi a partire dalla data di tale ritiro e a contare da tale data. Se, allo spirare di tale termine, la Parte non ha adottato nessuna misura a tale effetto, essa è considerata come ritiratasi alla data del suddetto ritiro e la presente convenzione cessa di essere in vigore nei suoi confronti a decorrere da tale data.
7) Ogni volta che la presente convenzione cessa di essere in vigore nei confronti di una Parte, ogni regolamento finanziario fra l'Organizzazione e ogni Firmatario designato da tale Parte o la Parte nella sua qualità di Firmatario deve essere effettuato conformemente alle disposizioni dell'articolo XIII dell'accordo operativo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-c-30