Convenzione

Art. 34

Emendamenti

In vigore dal 22 lug 1979
. Emendamenti 1) Ogni Parte può proporre emendamenti alla presente convenzione. I progetti di emendamento vengono sottoposti all'organo direttivo che ne informa le altre Parti e gli altri Firmatari. È necessario un preavviso di tre mesi prima che il progetto di emendamento venga esaminato dal consiglio che esprimerà il suo parere all'assemblea entro il termine di sei mesi dopo la data di diffusione del progetto. L'assemblea esaminerà il progetto non prima del termine di sei mesi, tenendo conto del parere espresso dal consiglio. L'assemblea può, in casi particolari, ridurre la durata di tale periodo mediante una decisione adottata conformemente alla procedura prescritta per le questioni di fondo. 2) Ove venga adottato dalla assemblea, l'emendamento entrerà in vigore centoventi giorni dopo il ricevimento che parte del Depositario della notifica di accettazione di tale emendamento da parte dei due terzi degli Stati che alla data della sua adozione da parte dell'assemblea, erano Parti e rappresentavano almeno i due terzi del totale delle quote di investimento. Quando entra in vigore, l'emendamento diviene vincolante per tutte le Parti e per tutti i Firmatari, ivi inclusi coloro che non l'hanno accettato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-c-34

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Art. 34 Esecuzione di atti adottati a Londra il 3 settembre 1976 dalla conferenza per l'istituzione dell'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni marittime via satellite (INMARSAT). — Emendamenti | Portale Normativo