Allegato

Art. 2

In vigore dal 22 lug 1979
. Ogni attore o gruppo di attori che desideri sottoporre ad arbitrato una controversia trasmetterà ad ogni convenuto ed all'organo direttivo un fascicolo contenente: a) una descrizione completa della controversia, le ragioni per le quali ad ogni convenuto viene chiesto di partecipare allo arbitrato e le misure richieste; b) le ragioni per le quali l'oggetto della controversia è di competenza del tribunale e le ragioni per le quali detto tribunale deve onorare la richiesta presentata ove esso si pronunci a favore della Parte attrice; c) un esposizione che spieghi i motivi per cui la Parte attrice non ha potuto comporre la controversia mediante vie amichevoli o tramite mezzi diversi dell'arbitrato; d) la prova dell'accordo o del consenso delle Parti quando questo è una condizione di ricorso alla procedura di arbitrato; e) il nome della persona designata dalla Parte attrice a far parte del tribunale. L'organo direttivo fornisce senza indugio un esemplare del fascicolo a ciascuna delle Parti e a ciascuno dei Firmatari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-a-2

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