Allegato
Art. 2
In vigore dal 22 lug 1979
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Ogni attore o gruppo di attori che desideri sottoporre ad arbitrato una controversia trasmetterà ad ogni convenuto ed all'organo direttivo un fascicolo contenente:
a) una descrizione completa della controversia, le ragioni per le quali ad ogni convenuto viene chiesto di partecipare allo arbitrato e le misure richieste;
b) le ragioni per le quali l'oggetto della controversia è di competenza del tribunale e le ragioni per le quali detto tribunale deve onorare la richiesta presentata ove esso si pronunci a favore della Parte attrice;
c) un esposizione che spieghi i motivi per cui la Parte attrice non ha potuto comporre la controversia mediante vie amichevoli o tramite mezzi diversi dell'arbitrato;
d) la prova dell'accordo o del consenso delle Parti quando questo è una condizione di ricorso alla procedura di arbitrato;
e) il nome della persona designata dalla Parte attrice a far parte del tribunale.
L'organo direttivo fornisce senza indugio un esemplare del fascicolo a ciascuna delle Parti e a ciascuno dei Firmatari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-23;263#art-a-2